Sez. L, Sentenza n. 4269 del 08/04/1992 (Rv. 476666 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Anticipato collocamento a riposo per inabilità fisica dei dipendenti dell'A.M.T. di Catania - Data del riconoscimento ed accettazione dell'INPS - Rilevanza - Nullità per contrasto con l'art. 2120 cod. civ. - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità
La clausola dell'art. 16 del T.U. degli accordi aziendali dell' Azienda Municipale Trasporti di Catania - che, per la ipotesi di anticipato collocamento a riposo dell'agente per inabilità fisica, fissa la corresponsione dell'indennità di buonuscita ed il versamento del cosiddetto rimborso dei contributi con riguardo alla data in cui tale anticipato collocamento in quiescenza è stato riconosciuto ed accettato dall'INPS - non può ritenersi nulla per contrarietà con l'art. 2120 cod. civ., che considera quale data di maturazione del diritto all'indennità di anzianità quella della cessazione del rapporto, atteso che, nell'ipotesi di esonero del dipendente per inabilità (art. 27 all. A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148), il collocamento (anticipato) in quiescenza diviene definitivo, come si evince dalle disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 12 del r.d. citato, solo dopo il riconoscimento e l'approvazione da parte dell'istituto previdenziale, restando in precedenza esclusa la configurabilità di quella cessazione definitiva del rapporto considerata anche dalla citata norma del codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 12, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)