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Sez. L, Sentenza n. 5908 del 12/06/1998 (Rv. 516445 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Liquidazione in sentenza - Effetti - Conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta - Interessi conseguenti - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516445-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, e pertanto solo da tale momento restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ. per le obbligazioni di valuta, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi vanno riconosciuti con decorrenza dalla liquidazione e non dalla data in cui è intervenuto il fatto generatore del debito, a meno che non sia fornita, anche con presunzioni semplici, la prova del danno subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro rappresentante l'equivalente del bene perduto o danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)