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Sez. 2, Sentenza n. 6356 del 13/07/1996 (Rv. 498539 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore - Liquidazione con sentenza passata in giudicato - Effetti - Conversione in debito di valuta - Mora del debitore - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498539-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Con la liquidazione dei danni conseguenti all'inadempimento della obbligazione il debito di valore si converte in debito di valuta, il cui ritardato pagamento, concretando inadempimento di una obbligazione pecuniaria, può comportare il diritto agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno solo se ricorrono i presupposti dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)