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Sez. 1, Sentenza n. 4594 del 22/05/1997 (Rv. 504630 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - AZIONE GIUDIZIARIA | Impugnazione di cartella esattoriale - Azione diretta innanzi al giudice ordinario - Proponibilità - Necessità del previo esperimento del ricorso amministrativo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504630-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - AZIONE GIUDIZIARIA

In tema di tributi non soppressi dei comuni e delle province, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, come condizione di proponibilità dell'azione davanti al giudice ordinario, riguarda esclusivamente l'impugnazione degli atti di accertamento dell'ente impositore (atti nei quali si stabilisce, in contraddittorio con il contribuente, l' "an" ed il " quantum" del tributo), mentre l'azione giudiziaria non è sottoposta ad analogo vincolo quando oggetto dell'impugnazione sia un atto della fase, logicamente e giuridicamente successiva, di riscossione del tributo.

Riferimenti normativi: DPR 27/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)