Sez. 1, Sentenza n. 947 del 05/02/1996 (Rv. 495729 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Iscrizione a ruolo del tributo e notifica al contribuente della cartella esattoriale - Omessa previa notifica dell'avviso di accertamento - Azione diretta del contribuente davanti al giudice ordinario - Proponibilità - Necessità del previo esperimento dei ricorsi amministrativi - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove l'ente impositore (nella specie la Provincia) abbia iscritto a ruolo il tributo e fatto notificare al contribuente la cartella esattoriale, senza avere previamente provveduto alla prescritta notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente è legittimato all'esercizio diretto dell'azione davanti al giudice ordinario, la cui proponibilità non è condizionata, in tale ipotesi, all'esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 20, primo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 con esclusivo riferimento all'impugnazione degli atti di accertamento dell'ente impositore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)