Sez. T, Ordinanza n. 3431 del 16/02/2026 (Rv. 677865-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Credito tributario - Proposta di compensazione ex art. 28-ter, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Notifica all’interessato - Interruzione della prescrizione - Configurabilità . PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - In genere. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del credito tributario, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
Cod. Civ. art. 2943 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 28 ter com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)