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Sez. 5, Ordinanza n. 30433 del 26/11/2024 (Rv. 672954-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione in materia tributaria - Applicabilità ai tributi locali - Potere regolamentare del Comune - Necessità - Fondamento. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672954-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La compensazione tributaria non opera incondizionatamente e senza limiti per qualsiasi tipologia di imposta e - con particolare riguardo alla disciplina dei tributi locali - non risulta alcuna generale facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale; tuttavia, i Comuni hanno il potere, ex art. 1 comma 167, della l. n. 296 del 2006, di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale sia verticale, e in tal caso il contribuente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni

regolamentari, mentre, se non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo unicamente il diritto al rimborso del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione locale.

Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 167 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)