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Sez. 1, Sentenza n. 428 del 10/02/1968 (Rv. 331435 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI -INCAPACITA LEGALE RELATIVA O PARZIALE- INABILITAZIONE - PERSONE CHE POSSONO ESSERE INABILITATE - PRODIGALITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331435-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI -INCAPACITA LEGALE RELATIVA O PARZIALE- INABILITAZIONE - PERSONE CHE POSSONO ESSERE INABILITATE - PRODIGALITA - NOZIONE.*

L'esatta nozione giuridica della prodigalita, quale causa che legittima l'inabilitazione, non consiste nella cattiva amministrazione del proprio patrimonio o nella mancata previsione degli effetti dannosi che si siano verificati a seguito di affari mali impostati o erroneamente trattati, ancorche per colpa dell'interessato. Essa si concreta, invece, in una abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato, non confacente con le proprie condizioni patrimoniali ed economiche, cosi da denotare un'anomalia o alterazione psichica, che abolisca o riduca notevolmente la capacita di valutazione del denaro, nonche del pregiudizio economico che consegue allo sperpero o dissipazione delle proprie sostanze.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)