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Sez. 1, Sentenza n. 3080 del 11/04/1990 (Rv. 466620 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - FIDEIUSSIONE - MATURAZIONE DEI COMPENSI - RIDUZIONE DELL'OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - CONSEGUENZA NEL CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466620-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - FIDEIUSSIONE - MATURAZIONE DEI COMPENSI - RIDUZIONE DELL'OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - CONSEGUENZA NEL CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.*

Qualora un'amministrazione dello stato od un ente pubblico concedano all'appaltatore un'anticipazione sul prezzo contrattuale, dietro garanzia o cauzione, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del decreto del ministro del tesoro del 25 novembre 1972, l'Obbligo di restituzione, e, correlativamente, nel caso di garanzia mediante polizza fideiussoria, il debito del fideiussore, si riducono progressivamente in proporzione della parte del prezzo che sia nel frattempo maturata con l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto, con conseguenziale revoca dell'anticipazione, l'appaltante non può pretendere dal fideiussore il pagamento dell'intera somma, dovendo conteggiare in detrazione quella porzione già convertita in prezzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1247, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DM 25/11/1972 art. 2, DM 25/11/1972 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)