Sez. 2, Sentenza n. 8573 del 14/06/2002 (Rv. 555058 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Estensione all'ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Relativa questione di legittimità costituzionale - Ritenuta inammissibilità da parte della Corte Costituzionale con ord. n. 205 del 2001.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. (rinvenimento, dopo la sentenza, di un documento decisivo non prodotto prima per fatto non imputabile alla parte), senza che la mancata previsione di tale ipotesi di revocazione tra quelle ammissibili, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della Cassazione, sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale emendabile con pronuncia della Corte Costituzionale, giacché tale Corte, con ordinanza n. 205 del 2001, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della relativa questione, ritenendo il difetto dei presupposti per una pronuncia additiva, atteso che solo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe provvedere l'introduzione di un nuovo e diverso motivo di revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)