Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 27/04/2004 (Rv. 572348 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Sentenza della Corte di Cassazione ex art. 384, primo comma, ult. parte, cod. proc. civ. - Revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. (contrasto con precedente giudicato), non essendo contemplato dalla legge tale motivo di revocazione delle sentenze di legittimità, neppure nell'ipotesi di cosiddetta Cassazione sostitutiva ai sensi dell'art. 384, primo comma, ult. parte, cod. proc. civ., ed essendo, del resto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) della omessa previsione - con specifico riferimento alla predetta ipotesi - del richiamato motivo di revocazione, giacché non sussiste una identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di merito in sede di rinvio e della Corte di Cassazione in sede di decisione ai sensi dell'art. 384 cit. e (come già affermato dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 335 del 2001, con riferimento alla dedotta incostituzionalità della omessa previsione del motivo di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ.) la questione postula, in realtà, una addizione da parte del giudice delle leggi che porrebbe in essere un significativo mutamento dell'equilibrio processuale vigente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)