Riforma delle leggi sul lotto pubblico
Testo vigente
Art. 29
1. Il pagamento della vincita e' sempre eseguito in tinse alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta. Quando vi e' differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 30.
Art. 30
1. Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun reparto fra le diverse sorti del prezzo delle giuocate, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantita' dei numeri giuocati e dal minimo premio ammesso.
Art. 31
1. Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate, il premio da corrispondersi in caso di vincita e' commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate.
2. In tal caso pero' sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 6, 15, 30.
Art. 32
1. Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli, non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi puo' soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.
Art. 33
1. Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi diretto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non puo' pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di finanza della Provincia.
Art. 34
1. Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000.
2. Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, e' disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio.
3. A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.
4. L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.
5. Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.
6. Quando sorga dubbio sulla regolarita' della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o piu' bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca, presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.
7. Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente.
Art. 35
ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1943, N. 420
Art. 36
1. Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.
Art. 37
1. Il Ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonche' delle riscossioni delle ricevitorie.
Titolo III. Raccolta del giuoco a mezzo di macchine.
Art. 38
1. E' in facolta' dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.
2. Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.
3. I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.
4. Quando le macchine sono installate in localita' diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.
5. Le localita' in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze.20
Titolo IV. Tombole e lotterie.
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 42-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Titolo V. Concorsi ed operazioni a premio.
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 27 NOVEMBRE 1989, N. 38422
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430.
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 27 NOVEMBRE 1989, N. 38422
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 1950, N. 585