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Sez. 2, Sentenza n. 34323 del 28/12/2025 (Rv. 677542-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - ESCLUSIONI - IN GENERE | Dispensa tacita da collazione operata in un successivo testamento riferita ad una donazione di beni dotali - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677542-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - ESCLUSIONI - IN GENERE

In tema di successione ereditaria, la dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con il successivo testamento del donante e con formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga, in modo univoco, la volontà del de cuius di dispensare la donazione dei beni. (Nella specie, la S.C. ha affermato esservi dispensa implicita nella disposizione con la quale il testatore stabiliva un legato in favore del figlio giustificando questa scelta con la volontà di riequilibrare il rapporto con le altre figlie, già da lui dotate).

Cod. Civ. art. 737, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 56, Cod. Civ. Abrog. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)