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Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 06/02/2024 (Rv. 670526-02)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE | Dispensa dall’imputazione ex se - Natura di negozio autonomo - Conseguenze - Revocabilità con successivo testamento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670526-02

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE

La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).

Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 682, Cod. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)