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Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 01/12/1972 (Rv. 361375 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - IN GENERE - TRASFERIBILITA UNA TANTUM - ARTICOLI 369 DEL TU DELLE LEGGI SANITARIE E 18 DELLA LEGGE N 475 DEL 1968 - COMPATIBILITA - RISPETTIVO AMBITO D'APPLICAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361375-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - IN GENERE - TRASFERIBILITA UNA TANTUM - ARTICOLI 369 DEL TU DELLE LEGGI SANITARIE E 18 DELLA LEGGE N 475 DEL 1968 - COMPATIBILITA - RISPETTIVO AMBITO D'APPLICAZIONE - CONSEGUENZE.*

Le norme contenute rispettivamente nell'art 369 del tu delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n 1265 e nell'art 18 legge 2 aprile 1968 n 475, entrambe attributive - con diverse modalita ed estensione - del beneficio della trasferibilita una tantum delle farmacie, sono perfettamente compatibili, concernendo, la prima, le farmacie cosi dette legittime di diritto antico, e, la seconda, le altre farmacie. La norma dell'art 369, pertanto, non e caducata, secondo le regole dell'abrogazione implicita, per contrasto con la norma dell'art 18 della nuova legge, e della sua attuale vigenza deriva che una farmacia legittima, una volta consumato dal titolare o dagli eredi il beneficio dell'alienazione eccezionalmente concesso dalla detta norma, non puo essere nuovamente alienata a farmacista semplicemente iscritto nello albo professionale, potendo unicamente costituire oggetto di trasferimento, nei limiti e con gli effetti di cui all'art 12 della legge n 475 del 1968, a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita o sia riuscito idoneo in un precedente concorso.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 369, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)