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Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 15/04/1976 (Rv. 380028 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - IN GENERE - TRASFERIBILITA UNA TANTUM DELLE FARMACIE EX ART 18 DELLA LEGGE N 475 DEL 1968 - RIFERIMENTO ALLE SOLE FARMACIE DIVERSE DA QUELLE LEGITTIME DI DIRITTO ANTICO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380028-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - IN GENERE - TRASFERIBILITA UNA TANTUM DELLE FARMACIE EX ART 18 DELLA LEGGE N 475 DEL 1968 - RIFERIMENTO ALLE SOLE FARMACIE DIVERSE DA QUELLE LEGITTIME DI DIRITTO ANTICO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EX ART 3 COST - ESCLUSIONE.*

L'art 18 della legge 2 aprile 1968 n 475, il quale, quando prevede a determinate condizioni la trasferibilita una tantum delle farmacie, va riferito alle sole farmacie diverse da quelle cosiddette legittime di diritto antico (art 25 della legge 22 maggio 1913 n 468), nei cui confronti la trasferibilita una tantum continua ad essere regolata esclusivamente dall'art 369 del RD 27 luglio 1934 n 1265 (modificato dall'art 2 della legge 23 dicembre 1940 n 1868), manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza fissato dallo art 3 della Costituzione; detta norma, infatti, non ha creato, ma sanato una disparita di trattamento, che in precedenza si verificava con il riconoscimento dell'eccezionale trasferibilita della titolarita dell'Esercizio solo per le indicate farmacie 'legittimè. (V 3477/72, mass n 361375).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/05/1913 num. 468 art. 25, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 369, Legge 23/12/1940 num. 1868, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)