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Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 18/11/1982 (Rv. 423896 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESTENSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI RILASCIO DEL FONDO - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO SECONDO I CRITERI DEL VALORE E DEL TERRITORIO.*
Stato
decisa il 1982-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423896-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESTENSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI RILASCIO DEL FONDO - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO SECONDO I CRITERI DEL VALORE E DEL TERRITORIO.*

La Competenza per materia della Sezione specializzata agraria concerne solo i procedimenti di cognizione aventi per oggetto l'esistenza o la proroga legale di un rapporto agrario e non si estende al procedimento di opposizione alla esecuzione della sentenza di rilascio del fondo, da essa Sezione emessa, neppure ove si invochi la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 3 l. 11 luglio 1952 n. 765. Conseguentemente tale opposizione - non riconducibile neppure nella Competenza del pretore, quale giudice del lavoro - è devoluta alla Competenza del giudice ordinario e va individuata secondo i concorrenti criteri generali del valore e del territorio. (V 759/80, mass n 404207; (V 6488/79, mass n 403219; (V 4062/78, mass n 393666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 11/07/1952 num. 765 art. 3, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)