Sez. 3, Sentenza n. 9116 del 04/09/1990 (Rv. 469175 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - SENTENZA EMESSA DALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DI RILASCIO DI UN FONDO DATO IN AFFITTO - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - SENTENZA EMESSA DALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DI RILASCIO DI UN FONDO DATO IN AFFITTO - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
La Competenza a conoscere dell'opposizione al precetto di rilascio di un fondo dato in affitto, in esecuzione di sentenza emessa dalla Sezione specializzata agraria, a seguito di procedimento svoltosi con il rito del lavoro, spetta al giudice civile in Sede ordinaria, secondo i concorrenti criteri del valore e del territorio (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e non al giudice del lavoro, atteso che la Competenza del pretore, quale giudice del lavoro, anche per le opposizioni all'esecuzione ed agli Atti esecutivi, sussiste solo per le controversie rientranti nella sua Competenza e non quindi per quelle, il cui procedimento di cognizione è affidato alle Sezioni specializzate agrarie. (V 6466/87, mass n 454742; (V 5500/86, mass n 448025; (V 5456/85, mass n 442660; (V 5610/83, mass n 430552; (V 6230/82, mass n 423896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)