Sez. 1, Sentenza n. 7404 del 01/02/2018 Ud. (dep. 15/02/2018) Rv. 272060 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE | Reato di inottemperanza al provvedimento di espulsione - Citazione a giudizio nelle forme previste dall'art. 20-bis del d.lgs. n. 274 del 2000 - Termine massimo di quindici giorni - Tassatività - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE
In materia di reati concernenti l'immigrazione, la previsione dell'instaurazione del giudizio dinanzi al giudice di pace nel termine massimo di quindici giorni, di cui all'art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ha carattere tassativo ed è applicabile, qualora si proceda nelle forme della presentazione immediata davanti al giudice, come espressamente prescritto dall'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 10-bis e 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta instaurato tempestivamente, è del tutto ininfluente la circostanza che il giudizio subisca rinvii per ragioni processuali o istruttorie).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)