diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20115 del 18/09/2009 (Rv. 609588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE | Sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale - Revocazione - Atto introduttivo - Art.163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE

In tema di revocazione, qualora oggetto dell'impugnazione sia una sentenza emessa in un giudizio regolato dalle norme del procedimento dinanzi al tribunale, sia essa una sentenza di primo grado o di appello, all'atto introduttivo del giudizio non trova applicazione la norma dell'art. 163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)