Sez. 4, Sentenza n. 32202 del 15/07/2010 Ud. (dep. 20/08/2010) Rv. 248354 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - IN GENERE | Utenti della strada - Misura della diligenza - Conseguenze - Principio di affidamento - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - IN GENERE
In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sè condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)