Sez. 4, Sentenza n. 35827 del 27/06/2013 Ud. (dep. 30/08/2013) Rv. 258124 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Principio di affidamento nel comportamento di chi succede nella posizione di garanzia - Invocabilità da parte di chi ha già violato norme precauzionali - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
Non è invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la condanna per omicidio colposo, in relazione ad un infortunio sul lavoro, del coordinatore per la progettazione che aveva predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico, e che aveva invocato come esimente la mancanza, di fatto, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)