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Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 07/07/1966 (Rv. 323482 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE DELL'AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1966-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323482-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE DELL'AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA.*

L'omissione dell'avviso alle parti dello svolgimento delle operazioni peritali - obbligatorio peraltro solo in riferimento alla loro data di inizio- da parte del consulente tecnico d'ufficio comporta una nullita di carattere relativo, che rimane sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione della consulenza d'ufficio. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)