Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 07/07/1966 (Rv. 323482 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE DELL'AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE DELL'AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA RELATIVA - SANATORIA.*
L'omissione dell'avviso alle parti dello svolgimento delle operazioni peritali - obbligatorio peraltro solo in riferimento alla loro data di inizio- da parte del consulente tecnico d'ufficio comporta una nullita di carattere relativo, che rimane sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione della consulenza d'ufficio. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)