Sez. L, Sentenza n. 2598 del 12/03/1987 (Rv. 451721 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCATO AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCATO AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per la mancata comunicazione al consulente di parte del giorno e dell'ora d'inizio delle operazioni, in violazione dell'art. 90 disp. Att. Cod. proc. civ., non è assoluta ma relativa ed è sanata, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., ove non dedotta nella prima udienza (purché non di semplice rinvio) successiva al deposito della consulenza stessa. (V 1599/86, mass n 444969; (V 5604/76, mass n 395380; (Conf 2083/79, mass n 398463; (Conf 3440/72, mass n 361308; (Conf 1784/66, mass n 323482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)