Sez. 2 - , Sentenza n. 2206 del 30/01/2020 (Rv. 656859 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso in favore dell’avvocato del beneficiario - Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Principio dell’onere della prova - Attenuazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
Nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da questo assistita, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit. - per cui egli "può", ai fini della decisione, richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie - la quale va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)