Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19690 del 02/10/2015 (Rv. 636535 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Richiesta di atti, documenti e informazioni da parte del giudice dell'opposizione - DoverositĂ - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di compenso agli ausiliari del giudice, il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento deve chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari alla decisione, in quanto la locuzione "può chiedere", di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, va intesa nel senso del potere-dovere di decidere "causa cognita".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)