Sez. 1, Sentenza n. 2199 del 12/03/1999 (Rv. 524072 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE | Ripartizione parziale di somme accantonate in precedenti ripartizioni - Relativo provvedimento del giudice delegato - Decreto del tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso tale provvedimento - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Costituzione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE
Il provvedimento del giudice delegato, che abbia reso disponibili per la ripartizione parziale somme accantonate - nella specie, fuori dalle ipotesi testuali - in una precedente ripartizione, è espressione di una facoltà discrezionale del giudice in relazione alla quale, pertanto, non può vantarsi alcun diritto, dovendosi perciò escludere che tale provvedimento assuma carattere decisorio; ne consegue che il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo contro il suddetto provvedimento non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)