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Sez. 1, Sentenza n. 3470 del 12/04/1996 (Rv. 496980 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE | Ripartizioni parziali - Accantonamento - Relativo decreto del giudice delegato - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496980-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE

I decreti con i quali il giudice delegato determina le percentuali di accantonamento nelle ripartizioni parziali a norma dell'art. 113 legge fallimentare sono sempre impugnabili col reclamo al tribunale fallimentare, ma non sono successibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., a meno che, per la deviazione dal loro schema tipico, abbiano determinato lesione, in via definitiva, di un diritto soggettivo di uno dei soggetti implicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)