Sez. L, Sentenza n. 469 del 14/01/2015 (Rv. 634090 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Lavoratore invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina limitativa dei licenziamenti individuali - Applicabilità - Esclusione - Onere di formale comunicazione del motivo di recesso da parte del datore di lavoro - Esclusione - Possibilità per il lavoratore di contestare giudizialmente l'illegittimità del recesso - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
In caso di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il recesso del datore di lavoro è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, sicché non richiede una formale comunicazione delle ragioni del medesimo, che si sostanziano in una valutazione negativa dell'esperimento in corso, che può essere direttamente contestata dal lavoratore con la deduzione della illegittimità dell'atto, con attribuzione al giudice del potere-dovere di accertare, anche d'ufficio, la nullità del recesso, qualora risulti provata l'elusione delle condizioni cui la legge n. 482 del 1968 collega l'obbligo di assunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)