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Sez. L, Sentenza n. 21784 del 14/10/2009 (Rv. 610072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Asserita nullità del recesso - Onere della prova - A carico del prestatore di lavoro - Contenuto - Fattispecie relativa a patto di prova con lavoratore invalido assunto ex legge n. 482 del 1968.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. (Fattispecie relativa a patto di prova stipulato con lavoratore invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)