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Sez. 1, Sentenza n. 21825 del 10/11/2005 (Rv. 584313 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Revoca dell'espropriazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584313-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)