Sez. L, Sentenza n. 5821 del 07/12/1978 (Rv. 395647 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA DI INABILITA AL LAVORO - QUOTE INTEGRATIVE - RIFERIMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA - NUOVA DISCIPLINA EX ART 77 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - FIGLIO DIVENUTO INABILE DOPO L'INFORTUNIO DELL'ASSICURATO - ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA - LEGITTIMITA - INVALIDITA ANTERIORE ALL'EMANAZIONE DEL PREDETTO DPR - QUOTA INTEGRATIVA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RENDITA DI INABILITA AL LAVORO - QUOTE INTEGRATIVE - RIFERIMENTO ALLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA - NUOVA DISCIPLINA EX ART 77 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - FIGLIO DIVENUTO INABILE DOPO L'INFORTUNIO DELL'ASSICURATO - ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA - LEGITTIMITA - INVALIDITA ANTERIORE ALL'EMANAZIONE DEL PREDETTO DPR - QUOTA INTEGRATIVA - DECORRENZA.*
A norma dell'art 44 del RD 25 gennaio 1937 n 200 (regolamento di esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935 n 1765 e 15 dicembre 1936 n 2276) le quote integrative della rendita di inabilita al lavoro venivano riferite, per tutta la durata della rendita stessa, alla composizione della famiglia dell'infortunato al momento dell'infortunio, sia per quanto riguardava lo stato anagrafico, che le condizioni dei membri della famiglia, con la conseguenza che il diritto alla quota integrativa per il figlio inabile sorgeva solo quando la condizione di inabilita di quest'ultima sussistesse al momento dell'infortunio. Per contro, a norma dell'art 77 ultimo comma del DPR 30 giugno 1965 n 1124 (tu delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), le quote integrative predette vanno riferite alla composizione della famiglia dell'infortunato, variando col variare della composizione stessa indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita dei figli. Pertanto, in forza del richiamo da parte del citato art 77, con cui il legislatore ha assunto i criteri ex art 85 stessa legge per l'individuazione dei destinatari di rendita, in quanto superstiti, come criteri per l'attribuzione delle quote integrative, la rendita e dovuta, ai sensi dell'art 85 n 2 del DPR citato, anche per il figlio che sia divenuto invalido dopo l'infortunio dell'assicurato ma, nel caso che tale invalidita sia anteriore all'emanazione del tu del 1965, solo a partire dalla sua entrata in vigore). (V 4238/78, mass n 393878; (Conf 770/78, mass n 390100).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 44, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 77 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)