Sez. L, Sentenza n. 4238 del 20/09/1978 (Rv. 393878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DIRITTO ALLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RENDITA PER INABILITA AL LAVORO DI UN FIGLIO - DISCIPLINA - INABILITA SUCCESSIVA ALL'INFORTUNIO DEL GENITORE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DIRITTO ALLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RENDITA PER INABILITA AL LAVORO DI UN FIGLIO - DISCIPLINA - INABILITA SUCCESSIVA ALL'INFORTUNIO DEL GENITORE - RILEVANZA.*
Il diritto alla quota integrativa delle rendite per inabilita permanente nell'ipotesi in cui l'infortunato ha un figlio inabile al lavoro e stato esteso, dall'art 77 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, non solo ai figli nati successivamente all'infortunio che ha determinato la concessione della rendita, ma anche ai figli divenuti inabili in epoca successiva all'infortunio del loro genitore, mentre, secondo la disciplina anteriormente vigente (art 44 del RD 25 gennaio 1937, n 200), lo stato di inabilita del figlio doveva preesistere all'infortunio del genitore o con esso coincidere, in quanto la quota integrativa veniva concessa con riferimento alla famiglia dello infortunato "al momento dell'infortunio".*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 44, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)