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Sez. 2, Sentenza n. 788 del 12/03/1969 (Rv. 339109 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - NOMINA DI AMMINISTRATORE - COMUNIONE EREDITARIA - MANCANZA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DI TUTTI I PARTECIPI ALLA COMUNIONE INTESA A CONFERIRE LA DELEGA - SUFFICIENZA - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA DALL'AMMINISTRATORE - EFFICACIA VINCOLANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I PARTECIPI ALLA COMUNIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339109-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE - NOMINA DI AMMINISTRATORE - COMUNIONE EREDITARIA - MANCANZA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA DI TUTTI I PARTECIPI ALLA COMUNIONE INTESA A CONFERIRE LA DELEGA - SUFFICIENZA - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA DALL'AMMINISTRATORE - EFFICACIA VINCOLANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I PARTECIPI ALLA COMUNIONE.*

Ben puo ritenersi validamente delegata ad un terzo l'amministrazione dei beni rientranti in una comunione ereditaria - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1106, secondo comma, cod.civ. - quando, anche senza una previa riunione e deliberazione assembleare, tutti i partecipi della comunione abbiano inequivocamente manifestato la loro volonta, intesa a conferire una delega siffatta (nella specie e stata ritenuta inequivoca la manifestazione di volonta concretatasi nel rilascio, da parte di tutti i partecipi, di procure di identico contenuto, e nella consegna al mandatario di un unico registro di contabilita, numerato e vidimato con le firme di tutti, nel quale dovevano essere riportati i movimenti contabili della gestione delegata). In questa ipotesi, le deliberazioni delle assemblee convocate dallo amministratore cosi designato hanno piena efficacia anche se adottate a maggioranza, e, pertanto, vincolano tutti i partecipanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)