Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 25/02/1995 (Rv. 490717 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Esercizio da parte dell'amministratore nei confronti di uno dei comunisti - Inammissibilità - Limiti - Applicabilità - In via analogica dell'art. 1131, primo comma, cod. civ. - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)