diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 09/05/1979 (Rv. 398980 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - DI TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE - INDICAZIONE NELLA SCRITTURA COSTITUTIVA DEL PEGNO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1979-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398980-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE - DI TITOLI DI CREDITO AL PORTATORE - INDICAZIONE NELLA SCRITTURA COSTITUTIVA DEL PEGNO - ESTREMI.*

In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della "sufficiente indicazione della cosa" nella scrittura costitutiva del pegno, di cui all'art 2787 terzo comma cod civ, mira essenzialmente ad evitare che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, a tutela degli interessi degli altri creditori, e, pertanto, nel caso di pegno di titolo di credito al portatore (nella specie, obbligazione pubblica), deve ritenersi soddisfatto dalla menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessita di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)