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Sez. 1, Sentenza n. 21084 del 28/10/2005 (Rv. 584650 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO | Titoli al portatore - Indicazione nella scrittura costitutiva del pegno - Necessità - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584650-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO

In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della "sufficiente indicazione della cosa" nella scrittura costitutiva del pegno, di cui all'art. 2787, terzo comma cod civ., mira essenzialmente ad evitare che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, a tutela degli interessi degli altri creditori, e, pertanto, nel caso di pegno di titolo di credito al portatore (nella specie, obbligazioni pubbliche), deve ritenersi soddisfatto dalla menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)