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Sez. 2, Sentenza n. 11765 del 13/03/2025 Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. 287673-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITA' - STENOTIPIA | Trascrizione del verbale di udienza - Omissione della trascrizione delle registrazioni - Nullità degli atti compiuti in udienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287673-01

ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITA' - STENOTIPIA

In tema di documentazione degli atti, l'omessa trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di applicare tale sanzione processuale nei casi in cui essa non sia normativamente prevista. (Fattispecie in cui la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di appello per la violazione dei propri diritti ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., atteso che nel fascicolo processuale era rinvenibile, con riguardo alla testimonianza della persona offesa, il solo verbale riassuntivo e non anche il verbale stenotipico).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)