Sez. 1 - , Sentenza n. 857 del 15/05/2019 Ud. (dep. 13/01/2020) Rv. 278084 - 01
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA | Trascrizione stenotipica dell'udienza – Omessa sottoscrizione - Nullità – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - STENOTIPIA
In tema di documentazione degli atti, le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullità, atteso che l'art. 142 cod. proc. pen. prevede come causa di nullità della documentazione delle attività processuali soltanto la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizione stenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri e, come tali, è sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)