Sez. 1, Ordinanza n. 2485 del 20/11/1967 Cc. (dep. 05/12/1967) Rv. 106232 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - BENI RIMASTI SOTTO LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DEL PROPRIETARIO - EVENTUALE VIOLENZA DELL'AGENTE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - BENI RIMASTI SOTTO LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DEL PROPRIETARIO - EVENTUALE VIOLENZA DELL'AGENTE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Per il perfezionamento del reato di rapina, come di quello analogo di furto, e necessario che l'agente acquisti sulla cosa una signoria autonoma ed esclusiva anche se temporanea: la nuova situazione di fatto, quindi, dovra essere tale che sia necessaria un'Azione violenta dell'originario possessore o di terzi perche si restauri la situazione precedente. Ne consegue che quando nel corso di un'Azione di furto la cosa sia rimasta in una situazione che consente il controllo e la vigilanza da parte del proprietario e delle persone a cio da lui delegate, sicche al momento della interruzione dell'attivita criminosa non sia necessaria alcuna Azione positiva per il recupero del loro possesso, si deve escludere che gli agenti abbiano acquistato anche soltanto temporaneamente il possesso delle cose sottratte onde nell'Azione delittuosa si configura soltanto il tentativo di reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)