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Sez. 2, Sentenza n. 8642 del 23/05/1972 Ud. (dep. 22/12/1972) Rv. 122820 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - TRUFFA CONTRATTUALE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INDUZIONE, CON INGANNO DELL'ALTRO CONTRAENTE, A RICEVERE UNA PRESTAZIONE INFERIORE A QUELLA PATTUITA - SUSSISTENZA DEL REATO - POSSIBILITA ASTRATTA DELL'AGENTE DI STIPULARE UN DIVERSO TIPO DI CONTRATTO CON I VANTAGGI CONSEGUITI CON ARTIFIZIO O RAGGIRO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122820-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFIZI O RAGGIRI - TRUFFA CONTRATTUALE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INDUZIONE, CON INGANNO DELL'ALTRO CONTRAENTE, A RICEVERE UNA PRESTAZIONE INFERIORE A QUELLA PATTUITA - SUSSISTENZA DEL REATO - POSSIBILITA ASTRATTA DELL'AGENTE DI STIPULARE UN DIVERSO TIPO DI CONTRATTO CON I VANTAGGI CONSEGUITI CON ARTIFIZIO O RAGGIRO - IRRILEVANZA.*

In tema di truffa negoziale, l'ingiustizia del profitto e il corrispondente danno della parte lesa debbono ritenersi sussistenti allorche, nell'esecuzione di un determinato tipo di contratto(nella specie, fornitura di energia elettrica)S'induce con inganno l'altra parte(non importa se privato o ente pubblico)a ricevere una prestazione inferiore a quella a cui avrebbe diritto in base al contratto stesso, anche se l'agente avesse potuto, in astratto, con un diverso tipo di contratto, ottenere quegli stessi vantaggi che egli ha invece conseguito, mediante l'impiego di artifizi o raggiri, nell'esecuzione degli accordi in atto esistenti, essendo indubitabile che, anche in tale ipotesi, viene imposto al soggetto passivo un sacrificio economico a cui egli non e tenuto, cosi come non e tenuto a subire alcuna menomazione della propria liberta contrattuale o della pretesa al rispetto delle obbligazioni liberamente assunte e tuttora in vigore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)