Sez. 5, Sentenza n. 36629 del 05/06/2003 Ud. (dep. 24/09/2003) Rv. 227149 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Applicabilità della disposizione dettata per il reato di infedeltà patrimoniale dal nuovo art. 2634, comma terzo, cod. civ. che esclude l'ingiustizia del profitto se compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall'appartenenza ad un gruppo di società - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La diversità degli interessi tutelati dalla legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, introdotta dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, impedisce che alla materia fallimentare possa applicarsi la norma prevista dall'art. 2634, comma terzo, cod. civ., secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza allo stesso gruppo societario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)