diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 30546 del 24/06/2004 Cc. (dep. 13/07/2004) Rv. 229801 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Infedeltà patrimoniale - Appropriazione indebita - Rapporto di specialità reciproca tra le due norme - Successione di leggi penali nel tempo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229801-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il reato di appropriazione indebita e quello di infedeltà patrimoniale, introdotto dal D.Lgs. 11.4.2002 n. 61, modificativo dell'art. 2634 cod. civ., si pongono in rapporto di specialità reciproca, in quanto il citato art. 2634 configura un reato proprio dell'amministratore, direttore generale o liquidatore e, sotto il profilo oggettivo, richiede un qualsiasi danno patrimoniale per la società, non necessariamente consistente nell'appropriazione di beni da parte dell'autore del fatto, e sul piano soggettivo prevede, in alternativa all'ingiustizia del profitto perseguito, il fine di conseguire "altro vantaggio", così estendendo l'ambito di punibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, formulata dalla difesa sull'assunto dell'intervenuta "abolitio criminis" del reato di cui all'art. 646 cod. pen. a seguito dell'introduzione, ad opera del D.Lgs.vo 61/2002, modificativo dell'art. 2634 cod. civ., del reato di infedeltà patrimoniale, norma penale successiva più favorevole in rapporto di specialità con la norma generale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)