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Sez. 3, Sentenza n. 43365 del 08/10/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287142-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Annullamento per ragioni formali - Emissione di un nuovo titolo per il medesimo fatto e a carico della stessa persona - Ammissibilità - Condizioni - Rispetto del "ne bis in idem" cautelare - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287142-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formarli, a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di "bis in idem", operante tra procedimenti prim'ancora che tra provvedimenti. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il pubblico ministero è tenuto a decidere se coltivare la precedente azione mercé l'impugnazione dell'ordinanza di annullamento o reiterare la domanda, dovendo, in tal caso, esimersi dall'impugnare o rinunciare alla proposta impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo cautelare).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)