diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15125 del 28/03/2024 Cc. (dep. 12/04/2024) Rv. 286171-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' | Annullamento per omessa motivazione sul "periculum in mora" - Reiterazione della misura - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286171-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'

In tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)