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Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 06/08/1965 (Rv. 313582 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - PREDISPOSTO DALL'UNICO PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1965-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313582-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - PREDISPOSTO DALL'UNICO PROPRIETARIO.*

La norma di cui all'art.844 cod.civ. ha carattere dispositivo, per cui nulla vieta che i proprietari dei fondi regolino i loro rapporti di vicinato con norme diverse, aventi maggiore o minore rigore nel qual caso della liceita o meno di una concreta immissione si dovra giudicare non alla stregua del principio generale posto dalla legge, bensi tenendo conto del criterio di valutazione fissato dalla privata pattuizione. (Conf. 287/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)