Sez. 1, Sentenza n. 5995 del 07/11/1988 (Rv. 460425 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN PUGLIA (ERSAP) - DELIBERAZIONE DELL'ENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN PUGLIA (ERSAP) - DELIBERAZIONE DELL'ENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente regionale di sviluppo agricolo in Puglia (ERSAP), il d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873, pubblicato l'11 gennaio 1979 (ed integrante atto regolamentare), il quale autorizza il patrocinio dell'Avvocatura dello stato con il richiamo dell'art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, rende operante tale norma nel testo formulato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per le amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello stato. Detto patrocinio, pertanto, ai sensi del citato art. 11, compete "ex lege" (salvi i casi di conflitto con lo stato o le regioni), senza che si richieda un'apposita deliberazione dell'ente (occorrente solo per derogare alla norma, con l'attribuzione dello "ius postulandi" ad un avvocato del libero foro). (Conf 3990/87, mass n 452800; (Conf 2807/87, mass n 451530).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, DPR 06/10/1978 num. 873 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)