Sez. L, Sentenza n. 2344 del 05/03/1987 (Rv. 451530 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONI INCIDENTALI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONI INCIDENTALI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA.*
Nell'ipotesi di sospensione del processo per avvenuta devoluzione alla Corte costituzionale della decisione di questioni di legittimità costituzionale, il termine per la riassunzione del processo a seguito della decisione della questione di costituzionalità decorre dalla comunicazione alla parte costituita, a cura della cancelleria del giudice del processo sospeso e mediante apposito biglietto, della sentenza o della ordinanza della Corte costituzionale da questa comunicata a tale cancelleria ai sensi dell'art. 29 legge 11 marzo 1953 n. 87, e non già dalla data in cui tale provvedimento è depositato nella cancelleria della stessa Corte o dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento ai sensi dell'art. 30 della citata legge. (Conf 6653/84, mass n 348191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)