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Sez. 3, Sentenza n. 556 del 03/03/1971 (Rv. 350255 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE DI PRIMO GRADO LIMITATA ALLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350255-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE DI PRIMO GRADO LIMITATA ALLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - IRRILEVANZA.*

La sentenza del giudice di appello, emessa in Sede di impugnazione di una decisione di primo grado limitata ad una questione di Competenza, e impugnabile per Cassazione con ricorso ordinario tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, quanto se lo stesso giudice abbia, invece, ritenuto ammissibile l'appello ed abbia pronunciato sulla Competenza del giudice di primo gradò anche in questo secondo caso, invero, il ricorso per Cassazione non solleva una questione di Competenza, ma e circoscritto alla questione pregiudiziale di ammissibilita dell'appello, ed e diretto al fine di ottenere la dichiarazione d'inammissibilita, con la Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, che invece quell'appello ha ritenuto ammissibile. (V 3788'68, mass n 337187' 1019'68, mass n 332435' 400'67, mass n 326313' 1565'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)