Sez. 2, Sentenza n. 622 del 25/01/1980 (Rv. 404017 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA SOLA COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITA - APPELLO - INAMMISSIBILITA - SENTENZA DI SECONDO GRADO - CASSAZIONE - SENZA RINVIO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO SULLA SOLA COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITA - APPELLO - INAMMISSIBILITA - SENTENZA DI SECONDO GRADO - CASSAZIONE - SENZA RINVIO.*
La sentenza di primo grado che statuisce esclusivamente sulla Competenza senza scendere all'esame del merito puo, a norma dell'art 42 cod proc civ, essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di Competenza. L'inammissibilita dell'appello contro di essa proposto, rilevata di ufficio in Sede di legittimita, comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza del giudice di secondo grado. (V 315/79, mass n 396396; (V 4071/77, mass n 387756; (V 556/71, mass n 350255; (V 400/67, mass n 326313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)